Impignorabili i contributi post sisma del maggio 2012

Impignorabilità dei contributi per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia Romagna

Lo ha stabilito l’espressa disposizione di cui all’art.39 (rubricato “Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici”) comma I, lett.b) del D.L. n.109 del 28/9/2018 entrato in vigore il 29/9/2018 e convertito in legge con modifiche dalla Legge n.130 del 16.11.2018. Detto disposto, consultabile a pagina 21 della Gazzetta Ufficiale n.226 del 28.9.2018, stabilisce che : “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici: (…) b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;”.

I contributi per la ricostruzione, pertanto, non possono essere pignorati, ma solo fino al 31.12.2020, data in cui gli effetti della predetta disposizione cesseranno di avere efficacia; sino a detta data, peraltro Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari”. Questo pare comportare che laddove il beneficiario dei contributi riceva la notifica del pignoramento o del sequestro, ebbene l’amministrazione deputata all’erogazione del contributo non sarebbe nemmeno tenuta ad accantonare alcuna somma, e non dovrebbe ostacolare in alcun modo l’accredito. Si verificherà nella pratica se la pubblica amministrazione sarà in grado di attenersi fedelmente a detta norma assumendosene la relativa responsabilità.