Il Sole 24 ore – Crisi da sovraindebitamento

Crisi da sovraindebitamento, il punto sulla legge salva-suicidi

02/05/2017 10:53

Commento a cura dell’ avvocato Valeria Botti, Referente Prodeitalia per l’Emilia Romagna

Tributi non pagati? Gli imprenditori sovraindebitati possono utilizzare lo strumento della Legge Salva Sucidi che però non li libera dal pagamento dell’Iva.

Le imprese stanno iniziando a conoscere la Legge Salva Suicidi: prezioso strumento per gli imprenditori sovraindebitati pure quando si tratta di debiti di natura tributaria. Anche se nella Legge permane il un neo ovvero l’impossibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate. Per molti imprenditori questo strumento normativo rappresenta comunque l’ultima ancora di salvezza per salvare l’impresa e continuare a lavorare.

La crescita di coloro che chiedono di accedere alla procedura prevista dalla Legge è di una manciata di punti percentuale, più al Nord che al Sud. Sono purtroppo infatti molti quelli che ancora non la conoscono. Ecco perché è importante spiegarne l’utilità in particolare per le piccole e medie imprese.

Dall’entrata in vigore della Legge 3 del 27/1/2012 la crisi d’impresa ha di fatto offerto un prezioso strumento agli imprenditori sovraindebitati, siano essi professionisti, società, enti non commerciali, titolari di imprese individuali, associazioni od imprenditori agricoli.

Per giovarsi della legge 3/2012 si deve non solo essere affetti da una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, e quindi trovarsi nella rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni o nella definitiva incapacità di adempierle regolarmente, ma occorre altresì essere “infallibili”, ovvero non possedere congiuntamente i tre requisiti previsti dalla legge fallimentare (attivo patrimoniale, ricavi lordi, indebitamento) o per accedere al concordato o ad altre procedure concorsuali.

L’imprenditore sovraindebitato meritevole potrà così gestire le proprie esposizioni debitorie anche nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale: avrà facoltà di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei propri debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento parziale dei creditori, anche suddividendoli in classi, con eventuali garanzie per l’adempimento e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

La proposta di accordo dovrà prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Nel caso in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurane l’attuabilità.

La proposta di accordo potrà avvenire anche con continuazione dell’attività di impresa e potrà prevedersi una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria. Diversamente da quanto previsto in materia di concordato che opera con riferimento ai “tributi amministrati dalle agenzie fiscali” nel campo di applicazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche i tributi locali. Permane, invece, nella disciplina della Legge 3/2012 l’esclusione dalla possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate, suscettibili unicamente di dilazione.

Ci si augura, però, che possa anche in questo ambito essere introdotta una auspicabile modifica che si ponga sulla scia della sentenza del 7/4/2016 cd. “Degano Traporti s.a.s.” con la quale la Corte di Giustizia Europea ha avuto occasione di riconoscere la compatibilità alla normativa europea del pagamento parziale dell’IVA in sede di concordato preventivo, non mancando nel marzo scorso di ribadire il medesimo orientamento anche in tema di esdebitazione del socio fallito in proprio ai sensi della legge fallimentare.

In alternativa al piano l’imprenditore sovraindebitato potrà chiedere la liquidazione dei suoi beni sotto la direzione di un liquidatore professionista: in tal caso, verificata l’assenza di atti fraudolenti negli ultimi 5 anni, il giudice manterrà aperta la procedura di liquidazione fino alla completa esecuzione del programma liquidatorio e comunque per almeno 4 anni successivi al deposito della domanda, tanto che nell’attivo entreranno a far parte anche i beni sopravvenuti nel predetto periodo.

I creditori potranno partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione previa presentazione di una domanda che ne consentirà l’inserimento in un progetto di stato passivo.

Con il buon esito della procedura l’imprenditore persona fisica potrà ottenere un provvedimento di esdebitazione e quindi di liberazione dai creditori rimasti insoddisfatti, come tale analogo a quello previsto in favore del fallito. Gli operatori sono in attesa dell’iter legislativo del disegno di legge Rordorf, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio, il quale, ispirato ai principi ed agli stimoli provenienti dal legislatore europeo supera in materia di sovraindebitamento il limite soggettivo dell’accesso all’esdebitazione ex Legge 3/2012 attualmente riferito alle sole persone fisiche.

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